Indennità di perdita di guadagno:
indennizzo per ogni giorno di servizio
I militi della protezione civile hanno diritto a un'indennità di perdita di guadagno (IPG) per ogni giorno di servizio remunerato con il soldo. L'IPG spetta però al datore di lavoro se quest'ultimo continua a pagare il salario al milite durante il servizio.
Molti militi della protezione civile prestano servizio nel loro tempo libero, la sera o durante il fine settimana. L'UFPP raccomanda ai datori di lavoro di compensare volontariamente questi servizi almeno in parte. Il datore di lavoro non è però legalmente tenuto a cedere l'indennità al lavoratore sotto forma di tempo libero o di denaro.
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare:
riduzione per ogni giorno di servizio
I militi della protezione civile deono pagare una tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Questa tassa ammonta al tre percento del reddito imponibile, ma almeno a 400 franchi. Per l'assoggettamento è responsabile il Cantone di domicilio.
La tassa d'esenzione è ridotta del quattro percento per ogni giorno di servizio di protezione civile prestato nell'anno d'assoggettamento. Se si raggiunge una riduzione del cento percento in un anno, si possono riportare i giorni supplementari all'anno successivo.
La tassa d'esenzione deve essere pagata per 11 anni. L'ultimo anno d'assoggettamento non è però concluso dopo undici anni; ai militi della protezione civile possono quindi essere accreditati anche giorni di servizio prestati negli anni successivi.
Scarica qui l'informativa sull'Indennità di perdita di guadagno in formato pdf.